Truffa dell’imprenditore e somministrazione fraudolenta di lavoro in caso di distacco internazionale dei lavoratori.

 di Giovanni Palmieri, Avvocato (Foro di Roma) 

Il Tribunale del Riesame di Forlì reputava fittizio il distacco transnazionale con cui una ditta bulgara somministrava forza lavoro in Italia. Secondo il Collegio giudicante, la realtà imprenditoriale in Bulgaria era inesistente e i lavoratori svolgevano la propria attività sul territorio nazionale.

Tale situazione si rifletteva sugli oneri fiscali e contributivi dell’azienda somministratrice: quest’ultima, infatti, avrebbe dovuto versare in Italia i contributi previdenziali ed assistenziali. Ciò non avveniva e la fittizia condizione di distacco transnazionale impediva all’INPS ed all’INAIL di potersi attivare per la riscossione dei crediti previdenziali ed assistenziali effettivamente spettanti. 

Ad avviso del Tribunale del Riesame di Forlì tale condotta integrava il reato di truffa, aggravato ai sensi dell’art. 640, comma 2, n. 1 c.p. Pertanto, ne conseguiva il sequestro preventivo delle somme illecitamente risparmiate. Il collegio giudicante riteneva che il profitto del reato di truffa consiste proprio nel risparmio contributivo e previdenziale che gli indagati conseguivano attraverso il fittizio distacco trasnazionale facendo figurare che i lavoratori venissero abitualmente impiegati in Bulgaria e per un tempo limitato in Italia, versando in tal modo somme minori di quelle che effettivamente avrebbero dovuto versare, sulla base delle differenze tra le aliquote del sistema bulgaro e quelle del sistema italiano. 

I ricorrenti impugnavano l’ordinanza, deducendo, innanzitutto, la violazione dell’art. 640 c.p. poiché il Tribunale aveva ritenuto erroneamente sussistente il requisito del danno cagionato. 

Secondo il ragionamento delle difese, INPS e INAIL non avrebbero dovuto erogare alcuna prestazione, poiché il lavoratore, per riscuotere eventuali somme cui aveva diritto, si sarebbe potuto rivolgere al sistema previdenziale straniero. 

Il distacco fittizio di lavoratori rappresenta una specifica ipotesi di somministrazione fraudolenta, punibile ai sensi dell’art. 38 bis d.lgs. n. 81/2015 ove è previsto che… quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l’utilizzatore sono puniti con la pena dell’ammenda di 20 euro per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione”. 

Tale contravvenzione poteva essere applicata solo in relazione alle condotte successive alla sua introduzione, avvenuta nel 2018, con conseguente sanzione in via amministrativa per le condotte precedenti. 

Tuttavia, con la pronuncia in esame, i Giudici di legittimità, dopo aver richiamato anche la nozione di lavoratore distaccato di cui all’art. 2 D. lgs. n. 136/2016 (il lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro che, per un periodo limitato predeterminato o predeterminabile con riferimento a un evento futuro e certo, svolge il proprio lavoro in Italia), ritenevano fittizio il distacco internazionale di lavoratori che si sarebbe concretato nella fattispecie de qua. 

Secondo il ragionamento seguito lungo il percorso motivazionale della sentenza, la funzione dell’art. 38 bis D. Lgs. n. 81/2015 è soltanto quella di tutelare i diritti dei lavoratori mentre la finalità della fittizia interposizione trasnazionale è quella di procurarsi un profitto ingiusto, con danno per gli enti previdenziali, consistente nel risparmio contributivo. Si tratterebbe dunque di due fattispecie differenti, rispetto alle quali, i comportamenti finalizzati all’elusione della contribuzione rientrano nell’ambito di applicazione della disciplina dell’art. 640 c.p.

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