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Il sequestro probatorio dello smartphone: criteri e limiti nella giurisprudenza di legittimità

Immagine del redattore: Norberto Salza
Norberto Salza
22 lug
Tempo di lettura: 6 min

Lo smartphone è, oggi, il primo oggetto di apprensione in qualunque indagine penale a carattere economico o societario: contiene chat, email, agende, foto, transazioni, spesso l'intera vita professionale — e personale — di chi lo utilizza. Proprio per questo la giurisprudenza di legittimità è tornata, con crescente frequenza, a delimitare i confini entro cui il sequestro probatorio di un dispositivo informatico può dirsi legittimo, bilanciando le esigenze investigative con il diritto alla riservatezza dell'indagato. Ne emerge un corpus di principi ormai consolidato, che vale la pena ricostruire.

Il bilanciamento di fondo: proprietà, riservatezza, esigenze investigative

Il sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici mette in tensione, da un lato, le esigenze investigative sottese all'art. 253 c.p.p. e, dall'altro, il diritto di proprietà (art. 42 Cost.) e il diritto alla riservatezza dell'indagato, tutelato anche dall'art. 8 CEDU. Le Sezioni Unite hanno da tempo chiarito che il sequestro è legittimo solo se rispetta i principi di adeguatezza e proporzionalità, e che grava sull'autorità procedente un preciso onere motivazionale, volto a esplicitare la finalità perseguita in concreto ai fini dell'accertamento dei fatti (Sez. Un., 28 gennaio 2004, n. 5876, conforme Sez. Un., 19 aprile 2018, n. 36072). Adeguatezza e proporzionalità vanno parametrate su tre piani: quantitativo, qualitativo e temporale.

Il contenuto necessario del decreto: parole chiave, perimetro temporale, tempi di selezione

La giurisprudenza più recente ha tradotto questo principio generale in indicazioni operative puntuali. Il decreto di sequestro probatorio avente ad oggetto dispositivi informatici deve illustrare: le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo, oppure, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca; i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, motivando l'eventuale perimetrazione temporale dei dati qualora sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria; e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (tra le altre: Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025, Donadini; Sez. 5, n. 9797 del 04/03/2025; Cass. pen., Sez. 6, 15 febbraio 2024, n. 17312). Solo un'adeguata motivazione su questi punti consente di verificare il rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguite e il sacrificio imposto all'interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei propri dati personali.

La personalizzazione delle parole chiave

Un profilo specifico riguarda la selezione lessicale dei dati da acquisire. La giurisprudenza richiede che le parole chiave siano individuate in relazione alla posizione del singolo indagato, e non riprodotte in un elenco standard esteso indistintamente a tutti i coindagati di un medesimo procedimento: un simile automatismo tradisce l'assenza di una valutazione individualizzata e trasforma la selezione informatica in un'acquisizione sostanzialmente indiscriminata. La Cassazione ha infatti annullato un'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato un sequestro motivato solo con riferimento "alle generalità dei reati contestati nel presente procedimento penale e alla totalità degli imputati", senza alcuna personalizzazione (Cass. pen., Sez. VI, 17 aprile 2025, n. 24671).

Durata delle operazioni e potere di integrazione del Tribunale del riesame

Sul piano temporale, la Cassazione esclude l'esistenza di un termine fisso e predeterminato per le operazioni di estrazione e selezione dei dati: ciò che rileva è la ragionevole durata delle operazioni tecniche, da valutare anche in rapporto alle difficoltà di apprensione del materiale — accresciute, ad esempio, in caso di mancata collaborazione dell'indagato nel fornire le chiavi di accesso ai dispositivi (Cass. pen., Sez. III, 4 luglio 2024, n. 36776, che richiama Sez. 2, n. 17604 del 23/03/2023).

Quanto ai poteri del Tribunale del riesame, la giurisprudenza traccia un confine netto: il giudice del riesame può integrare la motivazione del pubblico ministero solo se questi abbia già indicato — nel decreto o nel corso dell'udienza — il fumus commissi delicti, il rapporto di pertinenzialità tra la res e il vincolo e le ragioni che ne giustificano in concreto l'applicazione. In assenza di qualunque indicazione da parte del pubblico ministero, il Tribunale non è legittimato a disegnare autonomamente il perimetro delle finalità del sequestro, sopperendo con un'arbitraria opera di supplenza a una scelta che l'organo dell'accusa ha omesso di compiere (Cass. pen., Sez. II, 22 novembre 2019, n. 49536). Quando invece il pubblico ministero ha offerto elementi, anche in udienza, l'integrazione da parte del Tribunale è legittima e non determina nullità (Cass. pen., Sez. II, 4 febbraio 2026, n. 5942, conforme Cass. pen., Sez. IV, 21 maggio 2013, n. 41853). L'intensità dell'onere motivazionale, infine, è proporzionale al grado di avanzamento delle indagini: motivazioni meno dettagliate sono tollerate nella fase iniziale, ma non quando le indagini abbiano già raggiunto un grado di maturità significativo, attraverso intercettazioni, osservazioni o altri strumenti (Cass. pen., Sez. III, 30 novembre 2023, n. 50324).

La sorte del dispositivo restituito: copia forense, copia-mezzo e copia-fine

Uno degli aspetti più delicati riguarda cosa accade dopo la restituzione del dispositivo all'indagato. La prassi accreditata dalla giurisprudenza individua un percorso in fasi: acquisizione di una copia forense integrale del dispositivo; restituzione del device al titolare; estrapolazione, nel contraddittorio tra le parti e sulla base delle parole chiave indicate nel decreto, dei soli dati rilevanti ai fini investigativi (la c.d. "copia fine"), con contestuale restituzione della copia integrale (Cass. pen., Sez. VI, 22 settembre 2020, n. 34265). La copia integrale, infatti, contiene un insieme di dati indistinti rispetto ai quali non è stata ancora compiuta alcuna funzione selettiva: costituisce, per usare le parole della Cassazione, una mera "copia-mezzo", che consente di restituire il contenitore fisico ma non legittima il trattenimento indiscriminato di tutti i dati appresi (principio ripreso anche da Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini). Solo la "copia-fine", risultante dalla selezione, può essere legittimamente utilizzata a fini investigativi.

Su questo impianto si innesta il tema dell'interesse a impugnare quando il dispositivo sia già stato restituito. Un primo orientamento riconosce l'interesse dell'indagato a richiedere il riesame anche in assenza della dimostrazione di un interesse concreto alla disponibilità esclusiva dei dati, proprio perché lo smartphone è per sua natura un contenitore di informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losurdo); il vincolo, del resto, permane sulla copia informatica anche dopo la restituzione del device (Sez. 6, n. 24617 del 24/02/2015, Rizzo). Un secondo orientamento — quello che muove dalle Sezioni Unite Andreucci (n. 40963/2017) — richiede invece che l'interesse a impugnare, una volta restituito il dispositivo, sia dimostrato in termini specifici e concreti, non essendo sufficienti allegazioni generiche. I due orientamenti, più che porsi in contrasto, guardano a profili di censura differenti: la sussistenza dei requisiti di adeguatezza e proporzionalità del sequestro, da un lato, e l'interesse alla verifica formale del provvedimento, dall'altro.

Su questo stesso crinale si colloca il principio per cui il pubblico ministero non è tenuto a un termine rigido per l'estrazione dei dati, salvo che il lasso temporale di acquisizione risulti sensibilmente difforme dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria, nel qual caso è necessaria una motivazione specifica (Cass. pen., Sez. III, 11 febbraio 2026, n. 7063). Un principio che trova sponda anche nella giurisprudenza costituzionale, secondo cui il sequestro di dispositivi informatici impone agli inquirenti una rapida selezione dei dati, con celere restituzione della disponibilità di tutti gli altri al titolare (Corte cost., 30 luglio 2023, n. 170).

Il caso Luxottica: le parole chiave per i vertici aziendali

Un esempio recente e di forte impatto applicativo di questi principi è offerto da Cass. pen., Sez. V, 14 maggio 2026, n. 27086, relativa al sequestro dello smartphone di un componente apicale di un noto gruppo societario del settore dell'occhialeria, impugnato dalla stessa società quale terza interessata alla restituzione. La difesa aveva censurato la genericità di alcune parole chiave — in particolare il cognome e il numero di telefono dell'indagato — ritenute prive di reale capacità selettiva e idonee, di fatto, a condurre a un'acquisizione indiscriminata di tutti i dati presenti sul dispositivo.

La Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo non meramente apparente la motivazione del Tribunale del riesame, che aveva giudicato le parole chiave congrue rispetto all'oggetto delle indagini in ragione del ruolo apicale ricoperto dall'indagato all'interno del gruppo e della specificità delle operazioni finanziarie sotto indagine. Il ruolo di vertice, dunque, è stato considerato un fattore rilevante nel giudizio di proporzionalità — non una regola autonoma che allarga, in sé, il perimetro del sequestro per chiunque ricopra una funzione dirigenziale. È significativo, del resto, che proprio le parole chiave più onnicomprensive non siano state valutate nel merito: su quel punto specifico il ricorso è stato dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il pubblico ministero le aveva già escluse con un provvedimento successivo. La Cassazione ha inoltre corretto il Tribunale del riesame proprio nella direzione opposta a un favor per l'ampiezza del sequestro, ribadendo che il giudice del riesame ha il potere di introdurre, se necessario, parole chiave più restrittive per garantire la proporzionalità della misura.

La pronuncia conferma, in definitiva, l'impianto sopra descritto: la legittimità del sequestro di uno smartphone si misura sulla congruità in concreto dei criteri di selezione rispetto all'oggetto specifico delle indagini, non su presunzioni astratte legate al ruolo del soggetto sequestrato.

Coordinate operative

Dal quadro complessivo emergono alcune indicazioni pratiche per chi si trovi a gestire un sequestro di dispositivi informatici, personali o aziendali: verificare che il decreto individui specifici criteri di selezione e un preciso perimetro temporale, coerente con l'imputazione provvisoria; contestare parole chiave standardizzate o non personalizzate rispetto alla propria posizione; monitorare attivamente i tempi di estrazione della copia definitiva, sollecitando chiarezza sulla tempistica; e, se il dispositivo viene restituito dopo l'estrazione della copia forense, costruire con elementi specifici e verificabili — non generici — l'interesse concreto e attuale alla cancellazione o alla restituzione esclusiva dei dati ancora nella disponibilità dell'autorità procedente.



 
 
 

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